Condizioni generali di vendita

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Versione 2.2022

 

Le nostre forniture di prodotti sono soggette alle presenti condizioni generali di vendita (CGV) Di conseguenza, il solo fatto di inviare un ordine comporta la piena e incondizionata accettazione da parte dell’acquirente di tali Condizioni generali. Nessuna condizione specifica potrà, salvo in caso di accettazione scritta e formale da parte del fornitore, prevalere sulle Condizioni generali.

Le condizioni generali di acquisto degli Acquirenti non faranno parte del Contratto e si intenderanno escluse e rigettate dalle presenti CGV a meno che il fornitore non le approvi specificatamente per iscritto. Inoltre, qualsiasi modifica od integrazione alle presenti CGV ed al Contratto è valida solo se concordata per iscritto.

La nullità di una qualunque disposizione qui di seguito riportata non compromette la validità dell’intero accordo.

Le Condizioni Generali di Vendita possono essere modificate in ogni momento. Eventuali modifiche e/o nuove condizioni saranno in vigore dal momento della loro pubblicazione sul Sito nella sezione “Condizioni di Vendita”. Gli utenti sono pertanto invitati ad accedere con regolarità al Sito e a consultare, prima di effettuare qualsiasi acquisto, la versione più aggiornata delle Condizioni Generali di Vendita.

Le Condizioni Generali di Vendita applicabili sono quelle in vigore alla data di invio dell'ordine di acquisto.

 

ART. 1 – CONCLUSIONE CONTRATTO

I preventivi comunque formulati dal fornitore prima della Proposta d’ordine non sono vincolanti e costituiscono meramente un invito rivolto all’Acquirente a fare una proposta contrattuale di acquisto dei prodotti tramite la “Proposta d'ordine”. Ogni Proposta d'ordine dovrà essere trasmessa al fornitore utilizzando la modulistica messa a disposizione dallo stesso e dovrà essere debitamente compilata e firmata dall’Acquirente in tutte le sue parti. La Proposta d'ordine resta irrevocabile per l’Acquirente per 3 giorni a partire dalla data di ricezione della stessa da parte del fornitore.

 

ART. 2 – PREZZO - DATA DI CONSEGNA

I prezzi indicati nelle offerte fatte da agenti, rappresentanti ed ausiliari di commercio del fornitore sono indicativi e non impegnano il fornitore fino a quando non siano dal medesimo confermati con l’invio della “conferma d’ordine”.

La “conferma d’ordine” è da intendersi esclusivamente riferita a ciascun singolo ordine e nel caso di mancata sottoscrizione della stessa o nel caso non pervengano al fornitore contestazioni o indicazioni contrarie, entro 3 giorni dalla sua ricezione, il contratto si intenderà tacitamente concluso per fatti concludenti.

Il prezzo dei prodotti ceduti è determinato sulla base dei listini vigenti al momento dell’ordine e resi noti tempestivamente all’acquirente, e viene riportato in via preliminare e indicativa, unitamente alla qualità e quantità dei beni oggetto di transazione, sulla singola conferma d’ordine

Il prezzo complessivo da corrispondere concretamente in riferimento alla specifica transazione, determinato in relazione a tutte le condizioni contrattuali e fiscali applicabili, verrà stabilito e comunicato al cliente, anche ai fini di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 198/2021, esclusivamente all’atto dell’emissione della fattura, nei termini e nelle modalità previste dalla vigente disciplina fiscale.

Tutte le date di consegna e spedizione indicate nella conferma d’ordine sono indicative e soggette a programmi di disponibilità del fornitore. Il fornitore si impegna a compiere tutti gli sforzi necessari per osservare le date di consegna indicate. Il fornitore non potrà tuttavia essere ritenuto responsabile della mancata osservanza delle date di consegna indicate, ovvero di qualsiasi ritardo che si verificasse nell'esecuzione di quanto riportato nella sua proposta a causa di circostanze impreviste, oppure per mancanza di disponibilità, o dovuta a cause che esulano dal proprio controllo.

Il ritardo nella consegna della merce non conferisce all’acquirente il diritto di rifiutare i prodotti, di risolvere il contratto, di annullare gli ordini in corso, o di agire per il risarcimento dei danni derivanti da ritardo o mancata consegna totale o parziale.

In ogni caso la consegna sarà subordinata al rispetto da parte dell’acquirente di tutti i suoi obblighi nei confronti del fornitore.

 

ART. 3 – IMBALLO, ISPEZIONE, PERDITE E/O DANNEGGIAMENTI DURANTE IL TRASPORTO

I prodotti verranno imballati per la spedizione in conformità al tipo di spedizione scelto dal fornitore e pertanto qualsiasi altro costo che il fornitore dovrà sostenere, quale a titolo indicativo e non esaustivo imballo speciale, trasporto speciale, potrà essere aggiunto alla singola fattura o fatturato separatamente.  Salvo accordo scritto contrario gli imballaggi non verranno ritirati dal fornitore e l’acquisente dovrà interessarsi personalmente del loro utilizzo, riciclaggio, stoccaggio o distruzione. Al momento della consegna l’acquirente è tenuto a verificare la conformità dei prodotti consegnati con quanto ordinato e che l’imballo dei medesimi risulti integro, non danneggiato e comunque inalterato. In caso di reclami sugli imballi e/o sulla conformità dei prodotti consegnati con quanto ordinato l'acquirente dovrà immediatamente darne conto con nota sottoscritta dall’acquirente e dal trasportatore stesso in calce al documento di trasporto che dovrà essere inviato via mail  infovason@vason.it al fornitore.

Se l'acquirente tralascerà di segnalare quanto sopra, i prodotti inerenti la vendita in questione, verranno ritenuti accettati e conformi ai termini del contratto di vendita, e l'acquirente sarà tenuto a provvedere al pagamento della merce in accordo con i termini dell'articolo 7 di seguito riportato.

 

ART. 4 RISCHIO E TITOLO DI PROPRIETA’

Tutte le vendite sono intese FCA magazzino del fornitore (Incoterms 2020), se non altrimenti specificato nell'accettazione d'ordine. Il trasferimento dei rischi relativi ai prodotti, ha luogo al momento dell’uscita dei prodotti dal magazzino del fornitore; ne consegue che i prodotti viaggiano a rischio e pericolo dell’acquirente, il quale è tenuto a sottoscrivere qualsiasi polizza di assicurazione necessaria contro i danni subiti o causati dai prodotti. Il pagamento verrà effettuato in conformità all'art. 7 che segue.

I prodotti rimarranno di proprietà del fornitore, nonostante l’avvenuta consegna ed il passaggio del rischio, sino a quando non siano stati integralmente pagati.

 

ART. 5 – RECLAMI  

Al reclamo dovrà essere allegata, in copia, la fattura o il documento di trasporto. I reclami devono essere effettuati mediante posta certificata Pec (vason@legalmail.it)  o lettera raccomandata anticipata via mail (infovason@vason.it) al fornitore e devono indicare dettagliatamente i vizi contestati.

Il fornitore potrà fin da subito valutare compiutamente la pretesa a distanza o ispezionando i prodotti nel luogo in cui si trovano o attraverso l’invio di campioni.

Qualora il reclamo risulti infondato, l’acquirente sarà tenuto a risarcire al fornitore tutte le spese da questi sostenute (viaggi, perizia, ecc.) per la verifica della relativa fondatezza; se il reclamo risultasse solo parzialmente fondato, l’acquirente dovrà risarcire tali costi in misura percentuale pari a quella del valore della merce risultata difettosa rispetto al valore totale del reclamo.

 

ART. - 6 RESTITUZIONE DELLA MERCE

La restituzione dei prodotti, per difetto o per altri motivi, dovrà essere preventivamente autorizzata dal fornitore.

La merce viaggia a spese e a rischio e pericolo dell'acquirente. Quando la restituzione di prodotti non conformi all'ordine sia accettata dal fornitore, si procederà alla spedizione di prodotti conformi, in accordo con gli articoli 3 e 10 qui di seguito riportato, senza ulteriore responsabilità da parte del fornitore. Se la merce restituita al fornitore non risulterà difettosa, ma conforme ai termini del contratto di vendita, l'acquirente assume a proprio carico tutti i costi derivanti dalla restituzione.

 

ART. 7 - PAGAMENTO E PENALITA’

Salvo diversa pattuizione scritta il pagamento dei prodotti dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni fine mese dalla data di emissione della fattura. 

Le coordinate bancarie indicate dall’acquirente nell’ordine si considerano definitive e vincolanti per l’appoggio delle ricevute bancarie e pertanto eventuali spese di insoluto verranno addebitate.

In caso di controversia su una consegna, l’acquirente non potrà comunque sospendere i pagamenti. In caso di mancato rispetto di una qualsiasi delle scadenze di pagamento, le restanti scadenze e le somme dovute, anche in relazione a vendite diverse, per qualsiasi altro scopo diverranno immediatamente e di pieno diritto esigibili. In caso di ritardo di pagamento, il fornitore potrà sospendere tutti gli ordini in corso, senza pregiudizio per qualsiasi altro mezzo di impugnazione.

La fatturazione e il pagamento del corrispettivo dei prodotti saranno effettuati, ove applicabile, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 198/2021, In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento sono dovuti al creditore gli interessi legali di mora che   decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine nella misura stabilita in modo inderogabile dalle leggi vigenti.

Qualora il fornitore rilevi un peggioramento della solvibilità dell’acquirente, sarà suo insindacabile diritto sospendere immediatamente l’esecuzione dei contratti in essere e riscuotere immediatamente gli importi a scadenza.

 

ART. 8 - PAGAMENTO PER FORNITURE PARZIALI

Il fornitore può, a sua discrezione, senza che l'acquirente possa rifiutare, consegnare una parte delle forniture ordinate in luogo dell'intero. Nulla sarà dovuto all'acquirente per i danni diretti o indiretti derivanti dalla mancanza dei prodotti non consegnati. Tali forniture parziali verranno pagate in accordo con i termini indicati nell’articolo 7 sopra riportato. L'effettuazione di una fornitura parziale che, nelle misure sopra indicate, non sia conforme al contratto di vendita, non modificherà in alcun modo l'obbligo di immediato pagamento da parte dell'acquirente di detta fornitura parziale.

 

ART. 9 - IMPOSTE E TASSE       

Tutti i prezzi indicati nel preventivo e nel contratto di vendita si intendono al netto di tasse, imposte e dazi vari. L'acquirente è tenuto al pagamento di tutte le imposte e/o le tasse gravanti sulle merci o sul loro uso o sul loro trasferimento o cessione, rispetto alle quali la legge imponga o consenta al fornitore di esercitare il diritto di rivalsa sull'acquirente.

Nel caso in cui l'acquirente sostenga che tale transazione non è soggetta ad alcuna di queste tasse, che egli stesso ne è esentato, o che il fornitore non ha il diritto di riscuotere, l'acquirente dovrà fornire al fornitore tutta la documentazione necessaria a sostegno della sua asserzione e di permettere al fornitore di documentare la propria eventuale decisione di non riscuotere tali imposte e/o tasse.

 

ART. 10 – GARANZIA

Il fornitore garantisce che i Prodotti sono adatti all'uso per cui sono destinati e privi di difetti o irregolarità che compromettono significativamente la loro idoneità per l'uso dichiarato o il loro valore. Il fornitore garantisce inoltre che la qualità dei Prodotti è in linea e conforme a quanto indicato nelle specifiche tecniche fornite.

Eventuali difetti e / o non conformità dei prodotti forniti devono essere comunicati al fornitore per iscritto, entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla consegna presso il magazzino dell’acquirente in relazione a evidenti difetti e / o la sua scoperta rispetto a difetti occulti. La validità della garanzia non supererà il periodo che termina con la Data di scadenza dei prodotti e in ogni caso non supererà il periodo di un (1) anno dalla consegna.

Il fornitore effettuerà i controlli necessari sull'esistenza dei difetti segnalati e, se del caso, sostituirà il prodotto difettoso e / o non conforme e si farà carico dei costi di trasporto.

Il fornitore si impegna a fornire eventuali quantitativi mancanti, una volta accertato che vi sono discrepanze di cui è responsabile, entro dieci (10) giorni dalla data in cui tale discrepanza viene infine accertata, sostenendo i costi di trasporto.

La garanzia non si applica nel caso in cui i Prodotti siano stati manipolati, alterati o danneggiati durante il trasporto, o immagazzinati, conservati, utilizzati e mantenuti in violazione alle istruzioni del fornitore riportate nelle schede tecniche di ciascun Prodotto, o nel caso in cui i Marchi originali siano stati rimossi dai Prodotti o alterati, o nel caso in cui il Prodotto sia utilizzato oltre la sua Data di Scadenza.

Nel caso di responsabilità del fornitore in relazione a un Prodotto difettoso, il fornitore sarà tenuto solo alla sostituzione di tale Prodotto difettoso a spese del fornitore, da fornire entro un termine adeguato. Tale sostituzione rimane l'unico ed esclusivo rimedio fornito dal fornitore. Pertanto, qualsiasi ulteriore responsabilità da parte del fornitore è espressamente esclusa.

Nel caso in cui una norma obbligatoria preveda il diritto al risarcimento in aggiunta al rimedio previsto dalla presente clausola, sono esclusi il risarcimento per danni punitivi, perdita di profitto, perdita di affari e danni all'immagine e alla reputazione.

ART. 11 FORZA MAGGIORE

Il fornitore non potrà essere considerato responsabile per il mancato adempimento dei suoi obblighi o parte di essi qualora tale inadempienza sia dovuta alla sopravvenienza di un evento di forza maggiore ai sensi degli art. 1256 e 1467 del Codice Civile Italiano. Per forza maggiore si intende qualsiasi evento imprevedibile, ineluttabile e non dipendente dalla volontà del fornitore quale a titolo esemplificativo e non esaustivo incendi, crolli, inondazioni, pandemie, mancanza di rifornimenti, scarsità di materie prime, perturbazioni nei trasporti, scioperi, serrate, limitazioni legate ad un peggioramento della pandemia di Covid 19 o di altre malattie, e così via.

 

Art. 12. MISCELLANEA

La versione italiana delle presenti CGV prevale sulle versioni in altre lingue.

La responsabilità del fornitore è sempre limitata al caso di dolo o colpa grave del fornitore, restando inteso che nessuna disposizione delle presenti CGV o del Contratto potrà essere interpretata nel senso di escludere o limitare preventivamente la responsabilità per dolo o colpa grave del fornitore.

Se una disposizione delle presenti CGV o del Contratto (o parte di essa) sia invalida o inefficace in qualunque giurisdizione: (a) ciò non pregiudicherà la validità ed efficacia di siffatta disposizione in altre giurisdizioni, né la validità ed efficacia delle restanti disposizioni (o della restante parte della disposizione in questione) o la validità ed efficacia delle CGV o del Contratto nel complesso; e (b) la disposizione invalida o inefficace sarà sostituita da una disposizione valida ed efficace che rispecchi nella misura massima consentita lo scopo essenziale della disposizione invalida o inefficace.

 

Art. 13 - FORO COMPETENTE E DIRITTO APPLICABILE

Per tutte le controversie derivanti dalla fornitura dei prodotti, indicati sul preventivo e dall'esecuzione del contratto di compravendita è esclusivamente competente il Foro di Verona.

Tutte le controversie saranno regolate esclusivamente dal diritto italiano, con esclusione dell’applicazione della Convenzione di Vienna del 1980.

Per quanto non previsto in queste condizioni generali di vendita, lette, approvate e sottoscritte dalle parti si fa riferimento alla normativa del Codice Civile Italiano, a tutte le indicazioni obbligatorie e vincolanti per le Parti previste dal D. Lgs 198/2021, e alla Direttiva UE 2019/633.