Ordinanza 18 luglio 2023

Ordinanza 18 luglio 2023

Siamo lieti di comunicare che con Ordinanza del 18 luglio 2023, qui allegata, il Tribunale di Milano, in accoglimento di un Ricorso da noi depositato, ha stabilito che i comunicati ivi citati recentemente diffusi da Esseco sul mercato circa i prodotti a base di KPA da noi venduti "appaiono  integrare un comportamento illegittimo perché in contrasto con l’accordo del 13.2.2017 che prevedeva che Esseco mettesse Vason in condizione di vendere a sua volta i prodotti enologici a base di poliaspartato  (...) ed anche scorretto sul piano della concorrenza nel mercato degli stabilizzatori enologici a base di  poliaspartato  di  potassio;  tanto  più  grave  e  meritevole  dell’intervento  inibitorio  richiesto perché  intesi  a rappresentare al mercato ovvero a singoli clienti che i prodotti di Vason non posseggano i requisiti richiesti dalle normative del settore enologico".

Pertanto il Tribunale di Milano ha vietato ad Esseco e ai suoi agenti la diffusione di "notizie e gli apprezzamenti falsi e tendenziosi e screditanti e segnatamente di notizie ed apprezzamenti che:

i)  inducano a credere che i prodotti a base di poliaspartato di potassio per  uso  enologico  possono  essere  commercializzati  esclusivamente  da  Esseco  e  dai  suoi canali distributivi, senza precisare con pari rilievo che anche Vason può farlo, in quanto sua licenziataria a ciò autorizzata dall’accordo transattivo del 13 febbraio 2017;

ii)  inducano a credere  che  i  vini  addizionati  con  prodotti  a  base  di  poliaspartato  di  potassio  per  uso enologico  non  provenienti  da  Esseco,  ma  da  Vason,  non  siano  commercializzabili  nei mercati ove nonchè operante il periodo di esclusiva convenuto inter partes".

Il Tribunale di Milano ha anche ordinato di pubblicare tale Ordinanza "come landing page del sito web  https://www.esseco.com/. con modalità che la rendano immediatamente visibile per 60  giorni consecutivi", e dunque la potrete trovare pubblicata sul web anche al suddetto URL.

Resta naturalmente pendente la causa di merito nell'ambito della quale è stata emessa la predetta Ordinanza, che è suscettibile di appello (c.d. "reclamo").